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30/07/2015
Meccanismo del “Patent Box”
Il decreto D.M. 30 luglio 2015 (meccanismo del “Patent Box”), del Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il MEF, reca le disposizioni di attuazione della Legge di stabilità 2015, concernenti il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. I soggetti beneficiari, che devono esercitare attività di ricerca e sviluppo, sono tutti i soggetti titolari di reddito di impresa. L’opzione, esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali, ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa. L’art.6 del D.M. 30 luglio 2015 definisce il bene immateriale nel seguente modo: software protetto da copyright; brevetti industriali, brevetti per invenzioni (comprese le invenzioni biotecnologiche); marchi di impresa; disegni e modelli; informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche (proteggibili come informazioni segrete). Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione, la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali (in questo caso, il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi), e l’uso diretto dei beni immateriali (in questo caso, è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita). Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni, le seguenti attività: la ricerca fondamentale (lavori sperimentali o teorici), la ricerca applicata (per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi), lo sviluppo sperimentale e competitivo (acquisizione delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati), il design, la realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche di mercato. La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento. Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali e il relativo reddito agevolabile deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile. E' prevista a tal fine, per la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, la procedura del ruling Essa mette in connessione le spese di ricerca e sviluppo e il reddito da esse prodotto, dandone dimostrazione all’Amministrazione finanziaria.