NEWS
 
04/12/2015
La disciplina degli omaggi: imposte sui redditi, Irap e Iva
Il DPR 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi), all’art.85 co.2, include tra i ricavi il valore dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Tale principio è, tuttavia, derogato da alcune disposizioni del TUIR, che prevedono la deducibilità dal reddito d’impresa del costo di alcuni beni ceduti gratuitamente, come gli omaggi. Gli omaggi destinati ai clienti rientrano nelle spese di rappresentanza disciplinate dall’art.108 co.2 del TUIR. La qualificazione dell’omaggio come spesa di rappresentanza comporta che tale costo, in quanto relativo a beni distribuiti gratuitamente, è integralmente deducibile se i beni hanno valore unitario non superiore ad euro 50. Nel caso di ammontare superiore a tale soglia, queste spese sono deducibili nell’esercizio di competenza, sino al limite massimo individuato dal D.M. 19 novembre 2008, sulla base degli specifici coefficienti dallo stesso individuati, applicati al volume dei ricavi. Si considerano spese di rappresentanza quelle per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, ovvero in assenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi. Il requisito dell’inerenza è subordinato alla circostanza che le spese in questione siano effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, e che il loro sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Per le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, le quali generano nella fase di start up un ammontare di ricavi modesto, è previsto uno specifico criterio di deducibilità dall’art.1 co.5 del D.M. 19 novembre 2008. Le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui vengono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile. Pertanto, per le imprese in fase di start up, la deducibilità delle spese di rappresentanza viene rinviata ai periodi d’imposta nei quali si conseguono i primi ricavi. Gli omaggi ai dipendenti presentano una propria disciplina specifica, indipendente dalla loro funzione di rappresentanza o pubblicità. Il costo è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art.95 co.1 del TUIR, che considera deducibili dal reddito le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti. Per quanto concerne, invece, gli effetti fiscali in capo al dipendente, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente (art.51 co.1 del TUIR), se non oltre l’importo di euro 258,23. Per i lavoratori autonomi, assume rilevanza reddituale la cessione di beni strumentali quando: è realizzata mediante una cessione a titolo oneroso; è realizzata mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o alla professione medesima. L’art.54 co.5 del TUIR ricomprende tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di: oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte e della professione; beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. IRAP Il trattamento degli omaggi ai fini Irap è legato alla natura del soggetto passivo d’imposta, in quanto se tale costo è stato sostenuto: da una società di capitali, gli omaggi destinati a clienti sono deducibili per l’importo imputato a conto economico; da un soggetto Irpef, trova applicazione, la disciplina prevista ai fini delle imposte dirette. IVA Il DPR 633/72 prevede un’ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese che si qualificano come di rappresentanza. L’indetraibilità risulta, però, derogata per i beni di costo unitario non superiore ad euro 50. Per quanto riguarda gli omaggi, l’art.2 co.2 n.4) del DPR 633/72 considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” – e come tali imponibili ai fini Iva – le cessioni gratuite di beni, ad eccezione di quelle riguardanti beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, la vendita è esclusa dall’imposta, a prescindere dal costo unitario del bene, ovvero indipendentemente dal fatto che sia o meno superiore ad euro 50. L’art. 2 co. 3 lett. d) del DPR 633/1972 esclude da Iva le cessioni gratuite di campioni di modico valore. I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza: conseguentemente, la corrispondente Iva è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta. Diversamente, se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’Iva e la cessione gratuita è imponibile. Nel caso in cui le cessioni gratuite di beni vengano effettuate nei confronti di un soggetto comunitario, mancando il requisito dell’onerosità, le stesse non possono essere considerate operazioni comunitarie, con l’effetto che devono essere assoggettate al medesimo regime Iva previsto per le operazioni nazionali e il destinatario dell’omaggio non è soggetto all’obbligo dell’adempimento Intrastat.