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14/09/2015
Novità normative in materia di Black list: il Decreto “Internazionalizzazione”
Il Decreto “Internazionalizzazione” (D.Lgs. n.147/2015 del 14/09/2015) ha introdotto alcune novità con riguardo alle operazioni intercorse con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, con riguardo alle seguenti tematiche: componenti negativi di reddito; dividendi e plusvalenze; revisione degli elenchi. Componenti negativi di reddito Il D.Lgs. n.147/2015, all’art.5 co.1, ha abrogato il regime di generale indeducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, introducendo un principio di automatica deducibilità di tali componenti negativi di reddito, qualora derivino da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, nel limite del valore normale. Nel caso in cui il componente negativo di reddito, derivante dall’operazione “black list” effettivamente eseguita, sia superiore al valore normale, l’eccedenza è comunque deducibile se la stessa risponde a un effettivo interesse economico del contribuente. Non è quindi più richiesta, ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito “black list”, la cosiddetta prima esimente (la prova che la controparte estera svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva). Rimane, in ogni caso, fermo l’obbligo di segnalare in dichiarazione dei redditi questi componenti negativi di reddito. Dividendi e plusvalenze Il Decreto “Internazionalizzazione” ha modificato anche le disposizioni relative ai dividendi e alle plusvalenze derivanti, rispettivamente, dal possesso e dalla cessione di partecipazioni in soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Esso ha riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione a fronte della dimostrazione della c.d. “prima esimente” della disciplina-CFC (controlled foreign companies), relativa alle controllate estere. Dividendi È previsto che il regime di piena imponibilità dei dividendi provenienti da Paesi black list, percepiti dal socio residente, operi soltanto nel caso in cui il socio residente detenga: una partecipazione diretta in un soggetto localizzato in uno Stato o in un territorio a regime fiscale privilegiato; una partecipazione di controllo in società estera non black list, che consegua utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. È stabilito che se risulta verificata la prima esimente (il socio residente dimostra che la società o l’ente non residente, da cui provengono gli utili, svolge nel proprio Stato o territorio di insediamento, un’effettiva attività industriale o commerciale), è riconosciuto un credito d’imposta al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle proprie controllate residenti che percepiscono gli utili: in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione; in proporzione agli utili conseguiti; nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Plusvalenze Modifiche analoghe a quelle stabilite per i dividendi sono state apportate alla disciplina delle plusvalenze su partecipazioni in soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. In particolare, se viene dimostrata la sussistenza dell’esimente, è riconosciuto al soggetto residente un credito d’imposta commisurato agli utili prodotti dalla partecipata durante il periodo di possesso, assunto al netto della parte eventualmente già fruita in sede di distribuzione dei dividendi. Revisione degli elenchi Continuano a trovare applicazione le seguenti black list: il D.M. 4 maggio 1999, recante la lista dei Paesi per cui vige l’inversione dell’onere della prova ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche; il D.M. 23 gennaio 2002, recante gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini della deducibilità dei componenti negativi; il D.M. 21 novembre 2001, recante gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di imprese controllate estere. È prevista l’emanazione, da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di una nuova white list, da aggiornarsi con frequenza semestrale. Attualmente, il D.M. n. 27/4/2015 del MEF stabilisce la seguente Lista degli Stati o territori Black List: Andorra, Angola, Antigua, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Dominica, Ecuador, Giamaica, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Kenya, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Svizzera, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Uruguay, Vanuatu.