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14/09/2015
L’opzione “Branch exemption” (dal Decreto Internazionalizzazione)
L’art.14 del D.Lgs. n.147/2015 (14/09/2015) ha introdotto il regime della c.d. “branch exemption”, ovvero l’opzione per l’esenzione dei redditi (e delle perdite) delle stabili organizzazioni estere, il cui assoggettamento ad imposizione è, pertanto, effettuato esclusivamente nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione. In tal caso, il reddito della stabile organizzazione deve essere determinato con le ordinarie regole, e indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi della casa madre. L’opzione riguarda la casa madre residente, deve avere ad oggetto tutte le stabili organizzazioni estere ed è irrevocabile. L’opzione non può essere esercitata se la stabile organizzazione è localizzata in uno degli Stati o territori appartenenti alla black list (applicandosi in tal caso il regime CFC). L’opzione è, tuttavia, accessibile in presenza delle condizioni a fronte delle quali è possibile disapplicare la disciplina CFC: svolgimento, da parte della branch, di un’attività industriale o commerciale nello Stato o territorio estero, ovvero insussistenza dell’effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata; insussistenza dell’intento di costituire all’estero una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.