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01/01/2015
Reverse charge: novità 2015
La normativa prevista dalla legge istitutiva dell’IVA (DPR 633/1972) L’art. 17, co. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, stabilisce che l’Iva è dovuta dal cedente dei beni o prestatore di servizi, il quale provvede ad addebitarla in fattura, procedendo, poi, al conseguente versamento all’Erario, al netto di quella detraibile. Tale criterio è derogato (c.d. reverse charge), ovvero l’Iva non viene addebitata in fattura (con la dicitura “inversione contabile”), ma deve essere assolta direttamente dal cessionario, quando ricorrono alcune specifiche fattispecie: cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia; le prestazioni di servizi nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore; le cessioni di fabbricati, o porzioni degli stessi, di natura abitativa o strumentale, per le quali il cedente – nel relativo atto di compravendita – abbia optato per l’applicazione dell’Iva, salvo il caso in cui il cessionario sia un privato, oppure un soggetto passivo Iva che, con riferimento a tale operazione, agisca al di fuori dell’esercizio dell’impresa o di arti o professioni. Le novità previste dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) La Legge n. 190/2014 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2015 ulteriori ipotesi di applicazione obbligatoria del reverse charge: prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative agli edifici; trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra; trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE, e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, ovvero la cui attività principale è costituita dalla rivendita di tali beni, ed il cui consumo personale è trascurabile; cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari; cessioni di bancali in legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.