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05/08/2015
La fatturazione elettronica (D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127)
Il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 ha introdotto alcune novità in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, nonché di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; sono stati, inoltre, previsti incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi, la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti e alcuni casi di cessazione degli effetti premiali. Lo scopo sono il rafforzamento dei controlli dell’Amministrazione Finanziaria e la diffusione della fatturazione elettronica e dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche tra soggetti passivi Iva diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. A tali novità si affianca l’entrata in vigore delle disposizioni sulla fatturazione elettronica nel settore fotovoltaico. Fatturazione elettronica L’art. 1 co. 1 del D.Lgs. n.127/2015 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, a titolo gratuito, un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (anche con riferimento alle note di variazione). L’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’Allegato A del D.M. n. 55/2013. Tale formato (“fattura PA”) dovrebbe imporsi, per esigenze di uniformità, sugli altri formati eventualmente utilizzati negli scambi tra soggetti passivi Iva. Il Sistema di Interscambio rappresenta la piattaforma informatica già in uso per la gestione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente – mediante l’utilizzo di reti telematiche – le informazioni acquisite: l’operatore economico che utilizza il Sistema di Interscambio potrà consultare on line, in tempo reale, tramite un’apposita piattaforma web, lo stato delle proprie operazioni rilevanti ai fini Iva. Trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. Il contribuente, anche nel caso in cui riceva fatture in formato analogico, può limitarsi ad inviare telematicamente il mero contenuto dei documenti e fruire, previa opzione, delle agevolazioni previste. In assenza di un’espressa previsione normativa si deve ritenere che i dati fiscalmente rilevanti, oggetto di trasmissione, debbano essere quelli riguardanti i soggetti coinvolti nell’operazione, la base imponibile, l’Iva e gli eventuali importi ad essa non assoggettabili. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata sino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Per i contribuenti che decidono di usufruire del Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali variazioni –relative ai soli scambi con clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato – è effettuata automaticamente. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi A decorrere dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni poste in essere da commercianti al minuto, hanno facoltà di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. (Sempre a partire dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.) Effetti premiali e loro cessazione La corretta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati consente al contribuente l’esonero dalla presentazione delle comunicazioni “spesometro”, “black list”, elenchi riepilogativi Intrastat; inoltre consente l’accesso al rimborso Iva in via prioritaria, la riduzione dei termini di accertamento e l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti. Questi vantaggi vengono meno qualora l’opzione della trasmissione non sia attuata o la sua effettuazione non risulti corretta. Fatturazione elettronica nel settore fotovoltaico Il 21 settembre 2015 (ai sensi del D.M. n.55/2013) sono state attivate le funzionalità dei portali del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dedicate all’emissione delle “Fatture Energy” da parte degli operatori del settore fotovoltaico nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il GSE attiverà i processi per produrre la fattura in formato Xml (c.d. Fattura PA) e provvederà – per conto dell’operatore – a firmarla digitalmente e trasmetterla al Sistema di Interscambio. E’ responsabilità dell’operatore effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del Sistema di Interscambio: il soggetto responsabile è tenuto a conservare la documentazione messa a disposizione dal GSE all’interno del “Fascicolo elettronico”.