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01/01/2015
La disciplina dello “split payment”
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in applicazione del quale l’Iva addebitata dal fornitore nelle corrispondenti fatture deve essere versata dall’ente cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché dal cedente o prestatore. Tale meccanismo di scissione del pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (c.d. “split payment”) intende evitare il mancato versamento dell’imposta che può derivare dall’applicazione del regime ordinario e addossa tale onere non al soggetto che pone in essere l’operazione (cedente o prestatore), bensì al cessionario o committente. Questo sistema si propone, quindi, di garantire, da un lato, l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o terzi. Tuttavia, a differenza del reverse charge, nell’ambito del quale il cedente o prestatore non addebita per rivalsa l’imposta relativa all’operazione, che viene applicata direttamente dal cessionario o committente integrando il documento emesso dal soggetto che pone in essere l’operazione, nello split payment l’imposta è indicata nella fattura emessa dal cedente o prestatore, ma viene trattenuta e versata dal cessionario o committente ente pubblico. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono gli enti pubblici destinatari della norma. Soggetti interessati e soggetti esclusi I soggetti interessati sono tassativamente stabiliti della legge. Lo split payment persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’Iva. L’obiettivo è anche quello di evitare, ai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, di anticipare l’imposta per operazioni per le quali il pagamento del corrispettivo e dell’Iva per rivalsa avviene generalmente con notevole ritardo. I destinatari della disciplina dello split payment sono i seguenti soggetti: Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello stesso; gli enti pubblici territoriali; Camere di Commercio (CCIAA); istituti universitari; aziende sanitarie locali, enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e cura; enti pubblici di assistenza e beneficenza; enti pubblici di previdenza. Sono esclusi i seguenti soggetti: gli enti previdenziali privati o privatizzati; gli enti pubblici economici; ordini professionali; gli enti ed istituti di ricerca; le agenzie fiscali; le autorità amministrative indipendenti; altri soggetti. Presupposto oggettivo e operazioni escluse Lo split payment deve essere applicato a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle predette Pubbliche Amministrazioni per le quali non operino specifiche cause di esclusione. Il presupposto oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti ricomprende ogni operazione effettuata nei confronti delle predette Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal fatto che siano poste in essere nell’ambito dell’attività istituzionale o di quella commerciale, sebbene siano differenti le relative modalità di versamento dell’imposta. La disciplina dello split payment non è applicabile alle operazioni per le quali la Pubblica Amministrazione cessionaria o committente non è debitore d’imposta. Adempimenti del cedente o prestatore La disciplina dello split payment comporta per la Pubblica Amministrazione cessionaria o committente l’obbligo di versare, direttamente all’Erario, l’Iva che le è stata addebitata in fattura dal fornitore. Il cedente o prestatore è, pertanto, tenuto ad emettere la fattura, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venire meno, in capo al cedente o prestatore, la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione posta in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione: il fornitore è quindi tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 connessi all’applicazione dell’Iva nei modi ordinari: esso registra la fattura emessa, senza computare nella liquidazione periodica l’Iva a debito indicata in tale documento, in quanto non è tenuto al versamento. Il fornitore deve provvedere ad annotare, in modo distinto, la fattura emessa in regime di scissione contabile, riportando, inoltre, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo. Pubblica Amministrazione soggetto passivo Iva La Pubblica Amministrazione acquirente di beni e servizi, nell’esercizio dell’attività commerciale per la quale è identificata ai fini Iva, deve annotare la relativa fattura: nel registro di quelle emesse o dei corrispettivi e nel registro degli acquisti al fine di esercitare il corrispondente diritto alla detrazione. Ad essa è esclusivamente a carico l’onere di versare l’imposta relativa agli acquisti, mediante l’ordinaria liquidazione Iva. Nel caso quindi di eccedenza a debito, la Pubblica Amministrazione cessionaria o committente deve provvedere al versamento.