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14/03/2016
La nuova disciplina delle note di variazione Iva
L’art. 1, co. 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha riformulato l’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo alcune significative modifiche normative rispetto alla previgente disposizione, riguardanti l’emissione della nota di variazione Iva in alcuni casi particolari: • procedure concorsuali (co. 4, lett. a), 5 e 11); • procedure esecutive (co. 4, lett. b), e 12); • registrazione della nota di variazione (co. 5, 7 e 8); • riscossione del corrispettivo dopo l’emissione della nota di variazione (co. 6); • risoluzione per inadempimento dei contratti ad esecuzione continuata o periodica (co. 9); • reverse charge (co. 10). È, tuttavia, opportuno premettere che la Legge di Stabilità 2016 ha mantenuto invariati alcuni consolidati principi contenuti nell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972: • co. 1 (note di variazione in aumento): le disposizioni degli artt. 21 e ss. del D.P.R. n. 633/1972, in tema di fatturazione, devono essere osservate – in relazione al maggior ammontare – tutte le volte in cui, successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, la base imponibile di un’operazione o quella della corrispondente Iva aumenta per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Il nuovo documento, integrativo di quello originario, può essere emesso anche sotto forma di fattura semplificata di cui all’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 – pure se diversa da quella originaria, a condizione che riporti il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate (C.M. 24 giugno 2014, n. 18/E) – e in virtù dello stesso regime Iva dell’opera¬zione a cui si riferisce la rettifica, compresa l’aliquota dell’imposta; • co. 2 (note di variazione in diminuzione senza limiti di tempo): qualora un’operazione per la quale sia stata emessa la fattura venga meno, in tutto o in parte, successivamente alla registra¬zione di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, o se ne riduca l’ammontare imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili – oppure per effetto dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente – il fornitore (ce¬dente del bene o il prestatore del servizio) ha diritto di detrarre, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, l’Iva corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972; • co. 3 (note di variazione in diminuzione con limite di tempo): la disposizione di cui al punto precedente non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’ope¬razione imponibile, nel caso in cui gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di un soprav¬venuto accordo tra le parti, e può essere applicata – entro lo stesso termine – anche nell’ipotesi di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, co. 7, del D.P.R. n. 633/1972.