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20/04/2016
Regime forfettario, novità e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L’art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa (compresa quella familiare), arti o pro-fessioni applicano un regime forfetario di determinazione del reddito – e, quindi, senza deduzione analitica dei costi, ad eccezione dei contributi previdenziali – soggetto all’imposta sostitutiva del 15% dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap. Nell’anno 2015, era altresì previsto che tale tributo fosse applicato al reddito forfettario ridotto di un terzo, limitatamente al periodo d’imposta d’inizio dell’attività e ai due successivi, a norma dell’art. 1, co. 65, della Legge n. 190/2014: questa disposizione è stata, tuttavia, modificata dall’art. 1, co. 111, lett. c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – in vigore dal 1° gennaio 2016 – che ha stabilito la riduzione di tale aliquota al 5% per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi, da applicarsi all’intero reddito, senza alcun abbattimento forfetario. È, inoltre, prevista l’esclusione dagli studi di settore e dalla sostituzione d’imposta, nonché dagli adem-pimenti Iva, salve alcune eccezioni (acquisti intracomunitari, Intrastat, ecc.). La tematica è stata recentemente approfondita dall’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 4 aprile 2016, n. 10/E, che si è soffermata sulle principali caratteristiche del regime forfetario.