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09/05/2016
Detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (“Patent Box”)
L’art. 1, co. 37-45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – come modificato dall’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 e dall’art. 1, co. 148, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha introdotto un regime opzionale fondato sulla parziale detassazione (Irpef/Ires e Irap) dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, quali software coperto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisiti in campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili (c.d. Patent Box). Tale regime si propone, pertanto, di conseguire alcuni specifici obiettivi: • incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o straniere; • promuovere il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero; • favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. Questa agevolazione è accessibile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ovvero – nel caso di contribuenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare – dal periodo d’imposta 2015, con effetto già sul modello Unico 2016 e Irap 2016. L’attuazione di tale disciplina è stata disposta, a norma del co. 44 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, dal D.M. 30 luglio 2015 – a cui hanno fatto seguito alcuni provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (10 novembre 2015, n. 144042; 1° dicembre 2015, n. 154278; 23 marzo 2016, n. 43572) e alcuni documenti di prassi (C.M. 1 dicembre 2015, n. 36/E, e C.M. 7 aprile 2016, n. 11/E) – sul presupposto che la crescente globalizzazione dell’economia mondiale rende sempre più centrale il ruolo dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto e che, per accrescere la competitività delle imprese, è opportuno sostenere le attività dirette alla valorizzazione dei c.d. intangibles.