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12/07/2016
Novità Irap e deduzioni applicabili per il periodo d’imposta 2015
L’art. 1, co. 20, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha integrato l’art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, inserendo – con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – il co. 4-octies, secondo cui: • fermo restando quanto previsto dal predetto art. 11 del Decreto Irap, e in deroga agli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta del tributo regionale ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti a norma dell’art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del predetto Decreto; • per i produttori agricoli di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446/1997, e per le società agricole contemplate dall’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la nuova deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d’imposta, purchè abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata almeno triennale (art. 11, co. 4-octies, secondo periodo, e 1.1, del D.Lgs. n. 446/1997). Tali modifiche normative incidono, pertanto, anche sull’Irap – relativa al costo del lavoro – deducibile dal reddito ai fini dell’Ires o dell’Irpef, per effetto della modifica operata dall’art. 1, co. 24, della Legge n. 190/2014 all’art. 2, co. 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.