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25/07/2016
Nuovo regime fiscale per le rinunce dei soci ai propri crediti e le riduzioni dei debiti
L’art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha riformulato – con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 – la disciplina delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, co. 4-bis e 4-ter, del Tuir). In primo luogo, è stata disposta l’esclusione da imposizione della rinuncia del socio al proprio credito nei confronti della partecipata, sino a concorrenza del valore fiscale dello stesso. È stata, inoltre, stabilita l’integrale detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, o da procedure estere equivalenti previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. È stato, invece, posto un limite alla non imponibilità, se la riduzione dei debiti è effettuata a seguito di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, piano attestato di risanamento o procedure estere equivalenti. Conseguentemente, la riduzione dei debiti dell’impresa produce conseguenze tributarie diverse, in virtù della differente origine, quale, ad esempio: • la rinuncia unilaterale del socio o del creditore, soggetta a disposizioni differenti, a seconda che la relativa sopravvenienza attiva sia stata conseguita entro il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015), oppure successivamente; • il concordato (o transazione) stragiudiziale; • il piano attestato di risanamento o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, talvolta equiparati dal legislatore fiscale, pur non avendo la medesima natura, nonché – per effetto della modifica operata dall’art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 147/2015, con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, in virtù di quanto disposto dal successivo co. 2 – il concordato di risanamento (o procedure estere equivalenti); • il concordato preventivo – liquidatorio, a seguito della novità normativa di cui al punto precedente – o fallimentare (o procedure estere equivalenti).