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24/10/2016
Ravvedimento operoso e regolarizzazione delle dichiarazioni: Circ. n. 42/E/2016
L'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina l'istituto del ravvedimento operoso che permette al contri¬buente (privato o con partita IVA), reo di omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, beneficiando di significative riduzioni delle sanzioni amministrative irrogabili. In particolare, possono essere oggetto di ravvedimento le violazioni di norme fiscali riguardanti: • le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP, ritenute, tributi sostitutivi delle imposte sui redditi, ecc.); • le imposte indirette (IVA, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo, successione e donazione, tassa di concessione governativa); • i tributi locali (ICI e IMU, addizionale comunale e regionale IRPEF, ecc.). Diversamente, lo strumento del ravvedimento operoso non è utilizzabile per sanare le violazioni relative ai contributi previdenziali (es. contributi gestione Separata, contributi Colf e badanti, Artigiani, commercianti liberi professionisti, lavoratori dipendenti) e contributi INAIL. L’istituto del ravvedimento operoso è stato significativamente modificato dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) la quale ha previsto, a decorrere dall’1.1.2015, che l’utilizzo di tale strumento non sia più inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo dal momento in cui viene notificato al contribuente un atto impositivo. In particolare, per effetto di tale modifica normativa: • per tutti i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate (imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP, IVA, ritenute fiscali, imposte d'atto, contributo di solidarietà), l'inizio di un controllo fiscale non osta al ravvedimento operoso, né ad opera del contribuente né del coobbligato. Il ravve¬dimento è, invece, inibito nel momento in cui venga notificato un avviso di accertamento o di liquidazione (provvedimento tipico delle imposte indirette diverse dall'IVA), oppure una comu¬nicazione bonaria scaturente da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione; • per i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è possibile sem¬preché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. In merito alle cause ostative del ravvedimento operoso, l’Amministrazione Finanziaria (Circ. n. 6/E/2015) ha precisato che: • gli atti di liquidazione e di accertamento inibiscono completamente l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso. Conseguentemente, rientrano tra gli atti ostativi tutti quegli atti che per loro natura sono da considerare autoritativi e impositivi e che contengono, al loro interno, una pretesa tributaria nei confronti del contribuente. Tra questi si devono ricomprendere, proprio per la loro natura impositiva, gli avvisi di recupero di crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni anche se non espressamente menzionati dalla norma; • gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e controlli formali su imposte dirette e IVA precludono il ravvedimento operoso solo per le violazioni e le irregolarità contestate con la comunicazione notificata, non impedendo al contribuente di farvi ricorso per sanare altre violazioni che non siano state rilevate con tale procedura. Questa modifica è coerente con l'abrogazione, sempre ad opera della Legge n. 190/2014 (e con effetto dall’anno 2016), di alcuni istituti deflativi del contenzioso che consentivano la definizione della controversia fiscale in un momento antecedente alla notifica dell'atto impositivo, ovvero: • l'adesione ai "Processi Verbali di Constatazione” (PVC) che, per imposte sui redditi e IVA, permetteva al contribuente di aderire integralmente ai rilievi evidenziati nel verbale beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo (art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97); • l'adesione agli inviti al contraddittorio tramite il quale il contribuente (non destinatario di un PVC) avrebbe potuto fruire della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, accettando la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria manifestata nell’invito finalizzato all’adesione (artt. 5, co. 1-bis e 11 co. 1-bis, del D.Lgs. n. 218/97); • l'acquiescenza “rinforzata”, istituto riservato ai contribuenti a cui non sia stato notificato un verbale o un invito definibili, ai quali era riconosciuta, alla ricezione dell'accertamento, la possibilità di beneficiare dell'acquiescenza ex art. 15 co. 2-bis del D.Lgs. 218/97, con riduzione delle sanzioni a 1/6 dell'irrogato. Sempre con la Legge n. 190/2014, sono stati introdotti nuovi limiti temporali entro cui poter ravvedersi, alcuni dei quali validi solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, sono state introdotte nuove ed ulteriori soglie temporali entro le quali poter effettuare la regolarizzazione, con una diversa articolazione della sanzione ridotta, prevedendo quale termine di attivazione del ravvedimento quello di decadenza dell’azione di accertamento. Nel rispetto del principio di legalità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 472/97, le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che, alla data del 1.1.2015, siano già state constatate dall'ufficio, ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento (Circ. n. 6/E/2015).