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25/01/2017
Il regime di cassa per gli imprenditori in contabilità semplificata
L’art. 1, co. 17-23, L. 11.12.2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) è intervenuto sulle regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP, delle imprese in contabilità semplificata (c.d. imprese minori), introducendo il principio di tassazione per cassa dei componenti reddituali, in luogo del previgente principio di competenza. Infatti, fino al periodo in corso al 31.12.2016, l’imponibile fiscale delle imprese in contabilità semplificata era determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nel periodo di imposta (utili, dividendi e interessi, redditi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumen¬tali o beni merce) e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso, determinati secondo un principio di competenza. Tale risultato doveva tener conto delle variazioni delle rimanenze di magazzino, delle plusvalenze o minusvalenze, nonché delle sopravvenienze attive o passive. Ora, invece, per effetto delle modifiche in commento, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, il reddito imponibile dei soggetti in contabilità semplificata deve essere determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) “percepiti” nel periodo di imposta e le spese “sostenute” nel periodo stesso, computati secondo il principio di “cassa”. Per l’implementazione del nuovo principio di cassa, si è reso necessario riscrivere l’art. 66 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, eliminando, all’interno di tale articolo, i riferimenti: • agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR, che disciplinano il concorso al reddito delle variazioni delle rimanenze, con la conseguenza che le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo; • all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, recante il principio generale di competenza e i correlati criteri di certezza e determinabilità oggettiva. Peraltro, sempre per ragioni di coordinamento con il nuovo regime di cassa, sono stati soppressi gli ultimi due periodi del co. 3 dell’art. 66 del TUIR che consentivano alle imprese minori di dedurre i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici (ad esempio, i canoni di locazione), relativi a spese di competenza di due periodi di imposta e di importo non superiore ad euro 1.000, nell’esercizio in cui veniva ricevuto il documento probatorio, anziché secondo gli ordinari criteri di competenza. L’art. 1, co. 23, L. 232/2016 ha, inoltre, stabilito che, entro il 31.1.2017, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze potranno essere adottate disposizioni attuative.