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13/02/2017
“Super ammortamento” e “iper ammortamento” dopo i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L'art. 1 co. 91-94 e 97 della Legge n. 208/2015 aveva introdotto un'agevolazione, a beneficio di imprenditori e lavoratori autonomi, diretta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, mediante il riconoscimento della maggiorazione del costo del cespite, nella misura del 40%, per la deducibilità, ai soli fini delle imposte dirette, delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. “super ammortamento”). Questa normativa riguardava esclusivamente l’Ires e l’Irpef, e non l’Irap, anche nel caso dei contribuenti (imprenditori individuali, s.n.c., s.a.s., ecc.) che determinavano la base imponibile del tributo regionale in virtù dei criteri stabiliti per le imposte sui redditi, a norma dell’art. 5-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (C.M. n. 12/E/2016, par. 10.1). Tale disciplina, originariamente prevista per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata estesa dalla Legge di Bilancio 2017 – ad eccezione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis), del D.P.R. n. 917/1986 – al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 nel caso in cui al 31 dicembre 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e l’acquirente abbia corrisposto acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tale sede, sono state altresì introdotte alcune ulteriori agevolazioni, consistenti nella maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni ad elevato contenuto cronologico (c.d. “iper ammortamento”), nonché del 40% per i beni immateriali ad essi correlati. Queste novità normative hanno già formato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, in occasione del Telefisco del 2 febbraio 2017