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22/02/2017
L’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)
L’art. 1, co. 547 e 548, L. 11.12.2016, n. 232, con effetto a decorrere dall’1.1.2017, ha introdotto l’art. 55-bis del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, contenente la nuova disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. “IRI”) che si propone di: • assoggettare ad imposizione con la medesima aliquota, quella dell’IRES (24%), tutte le forme d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta; • tassare il reddito non distribuito con il suddetto coefficiente, che è generalmente inferiore all’aliquota marginale massima dell’imposta personale dell’imprenditore o dei soci; • considerare l’impresa come “separata” dall’imprenditore, evidenziando il contributo lavorativo che quest’ultimo vi apporta; • scindere il reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore, così da sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell’impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l’imprenditore ritrae dall’azienda per soddisfare i propri bisogni. L’IRI rappresenta un regime opzionale per gli imprenditori, le s.n.c. e le s.a.s. in contabilità ordinaria, che opera in deroga al regime ordinario di cui all’art. 5 del Tuir, fondato sull’imputazione per trasparenza del reddito indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Conseguentemente, il regime naturale degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali resta quello della trasparenza di cui all’art. 5 del Tuir, salvo l’esercizio dell’opzione per l’IRI. Quest’ultima può essere adottata a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale, ovverosia anche dai soggetti che naturalmente sono ammessi al regime di contabilità semplificata, previa adozione del regime di contabilità ordinaria. Il principale vantaggio di accesso a questo regime opzionale è, pertanto, rappresentato dal fatto che il reddito d’impresa non prelevato, essendo tassato separatamente ai fini IRI, non è assoggetta¬to ad Irpef progressiva in capo all’imprenditore, ai collaboratori familiari o ai soci, e nemmeno alle addizionali comunali e regionali dell’Irpef. Le somme prelevate dall’imprenditore, dai collaboratori familiari e dai soci continuano ad essere tassate nei confronti di costoro con le consuete modalità, secondo la progressività dell’Irpef e le relative addizionali, ove dovute.