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06/03/2017
Il Rendiconto Finanziario nel Codice Civile
Il rendiconto finanziario è divenuto un documento obbligatorio di bilancio a seguito del recepimento della direttiva 2013/34/UE attraverso il D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 che ha così modificato il co. 1 dell’art. 2423 c.c.: “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa”. L’art. 2425-ter fornisce indicazioni di carattere generale sullo schema del rendiconto finanziario prevedendo che “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. Tale articolo fornisce indicazioni: • sulla tipologia di rendiconto finanziario: è previsto un rendiconto finanziario che monitori le variazioni delle disponibilità liquide; • sulla forma e sul contenuto dello schema: sono previste tre macro-aree all’interno delle quali classificare i flussi di cassa; • sui dati comparativi: è obbligatorio presentare i dati comparativi per l’esercizio precedente. Il codice civile non entra nel merito del dettaglio dello schema del rendiconto finanziario così come invece effettua per lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa. Il rendiconto finanziario è stato invece disciplinato dall’Organismo Italiano di Contabilità che, nell’ambito del processo di revisione e aggiornamento dei principi contabili italiani, ha emanato il principio OIC 10 (2016). L’OIC 10 ha proprio l’obiettivo di “definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide” e si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Pertanto, per i soggetti che devono redigere il rendiconto finanziario secondo quanto previsto dal Codice Civile, l’OIC 10 è il riferimento a cui le società di devono attenere.