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10/04/2017
Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi: C.M. n. 2/E/2017 e proroga
L’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 ha introdotto la definizione agevolata dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (c.d. rottamazione), stabilendo significative riduzioni per chi se ne avvale: infatti, il contribuente – in presenza di specifici requisiti, e previa presentazione di un’apposita domanda – può beneficiare dello stralcio delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e degli interessi di mora (art. 30, co. 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). In altri termini, questa forma di rottamazione consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato, mediante il paga¬mento delle somme dovute a titolo di: • capitale; • interessi diversi da quelli di mora, come quelli da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, ma anche da ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato in specifici testi normativi; • l’aggio proporzionalmente dovuto sui suddetti importi, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; • le spese dovute all’Agente delle Riscossione per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento. Ai sensi dell’art. 6, co. 13, del D.L. n. 193/2016, è riconosciuto l’accesso alla definizione agevolata anche con riguardo alle somme “oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal R.D. 267/1942”, con la previsione che gli importi necessari al perfezionamento rientrano nella disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-bis della Legge Fallimentare. Si segnala, inoltre, che la rottamazione dei ruoli è consentita anche nell’ambito della soluzione della crisi dei soggetti non fallibili regolamentata dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, e precisamente dei procedimenti instaurati a seguito di istanza, presentata dal debitore, ai fini dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o del piano del consumatore (art. 6, co. 9-bis, del D.L. n. 193/2016): al ricorrere di tali ipotesi, è previsto che il debitore possa estinguere le passività senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora di cui all’art. 30, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, le sanzioni e le somme aggiuntive stabilite dall’art. 27, co. 1, del D.Lgs. n. 46/1999), “provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore” (art. 6, co. 9-ter, del D.L. n. 193/2016).