NEWS
 
21/04/2017
Attuazione dei nuovi adempimenti IVA: “spesometro infrannuale” e comunicazione delle liquidazioni periodiche
La L. 1.12.2016 n. 225 di conversione del D.L. 22.10.2016, n. 193 ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2017, in luogo dello “spesometro annuale”, due nuovi adempimenti obbligatori a carico dei soggetti passivi IVA: la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute comprese le relative note di variazione (art. 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78), nonché la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010). I predetti adempimenti devono essere coordinati con quanto prescritto dall’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127, che ha previsto, sempre a decorrere dall’1.1.2017, ancorché soltanto in via opzionale, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (anch’essa su base trimestrale e applicabile dai soggetti passivi IVA), ma che prevede, in caso di adesione, il riconoscimento di alcuni incentivi, che diversamente non competono qualora si applichi la disciplina obbligatoria della comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010. Resta, naturalmente, inteso che, sia nel caso di opzione per la comunicazione dati facoltativa che in quello di comunicazione obbligatoria, permane l’obbligo di trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010. In tale contesto normativo, è intervenuto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27.3.2017, n. 58793, che ha: • illustrato le nuove regole da utilizzare per la trasmissione dei dati delle fatture sia nell’ambito della comunicazione obbligatoria stabilita dall’art. 21 del D.L. 78/2010 che in quella opzionale di cui all’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015; • modificato, limitatamente al 2017, i termini di invio della comunicazione opzionale delle fat¬ture di cui all’art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015 – prescritti dal provvedimento del Direttore del¬l’Agenzia delle Entrate n. 182070/2016 – allineandoli a quelli previsti per la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010; • approvato il modello per la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche previsto dall’art. 21-bis del D.L. 78/2010.