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23/05/2017
Deduzione ACE, profili dichiarativi e novità
L’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE) è disciplinato dall’art. 1 del D.L. 201/2011, che riconosce una deduzione dal reddito d’impresa, ma non dalla base imponibile Irap, di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio dei titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. Le norme di applicazione dell’agevolazione, così come quelle aventi finalità antielusiva specifica, sono state stabilite dal D.M. 14.3.2012. A questo proposito, si segnala che è prevista la pubblicazione di un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diretto a rivedere le disposizioni sinora prescritte, al fine di coordinare la normativa stabilita per la determinazione del reddito d’impresa delle società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti “OIC adopter”, che applicano il principio di derivazione rafforzata: l’art. 13-bis del DL 244/2016 (convertito nella L. 19/2017) ha, infatti, esteso, le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali, ad eccezione delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c., le quali continuano a determinare la base imponibile in ossequio al tradizionale criterio del “doppio binario”. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è, inoltre, tenuto ad emanare un ulteriore Decreto ACE per tenere conto delle modifiche ai principi contabili nazionali conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni prescritte dal DLgs. 139/2015. In particolare, tale nuovo provvedimento, oltre a regolamentare le nuove regole applicabili da parte dei soggetti IRPEF, dovrà stabilire la sorte delle imputazioni alle riserve di patrimonio netto derivanti dall’applicazione delle norme transitorie del predetto Decreto, chiarendo se e come queste componenti imputate direttamente a patrimonio netto – che emergono a seguito della variazione dei principi contabili adottati – possano rilevare quali variazioni in aumento del capitale investito, al pari degli accantonamenti degli utili a riserva. È auspicabile che questo Decreto risolva i dubbi sussistenti in merito all’impatto, sulla base dell’agevolazione ACE, della riserva negativa per azioni proprie, così come le movimentazioni dirette delle riserve per cambio di principi contabili (o correzione di errori), nonché l’iscrizione a patrimonio netto dello scorporo di interessi passivi figurativi sui finanziamenti soci infruttiferi. Le nuove disposizioni si applicheranno retroattivamente al periodo d’imposta 2016, dovendo regolare imputazioni a patrimonio netto che si sono registrate in questo esercizio.