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23/06/2017
La disciplina dello “split payment” dopo le ultime novità
L’art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 ha introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, secondo cui per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, l’Iva è dovuta dal cessionario o committente, se non è debitore d’imposta in base alle vigenti disposizioni riguardanti il tributo, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti in un apposito Decreto del Ministero delle Finanze, emanato il 23.1.2015, e successivamente modificato dal D.M. 20.2.2015. In altre parole, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Amministrazioni Pubbliche contemplate dalla norma, per i quali queste non siano debitori d’imposta, ovvero per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile (c.d. “reverse charge”), l’Iva addebitata dal fornitore nelle corrispon¬denti fatture deve essere versata dall’ente cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché dal cedente o prestatore. Tale meccanismo di scissione del pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta, meglio noto come split payment, intende, pertanto, evitare il mancato versamento dell’imposta che può derivare dall’applicazione del regime ordinario e pone tale onere non al soggetto che effettua l’operazione (cedente o prestatore), bensì al cessionario o committente. Questo sistema si propone, quindi, di garantire, da un lato, l’Erario – dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta – e, dall’altro, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o terzi. A differenza del reverse charge, nell’ambito del quale il cedente o prestatore non addebita per rivalsa l’imposta relativa all’operazione, che viene applicata direttamente dal cessionario o committente integrando il documento emesso dal soggetto che pone in essere l’operazione, nello split payment l’imposta è indicata nella fattura emessa dal cedente o prestatore, ma viene trattenuta e versata dal cessionario o committente Amministrazione Pubblica.