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25/07/2017
Utilizzo del credito trimestrale IVA: novità e modello TR
Il contribuente che ha maturato un credito IVA può avvalersi della facoltà di richiedere la restituzione dello stesso, o l’utilizzo in compensazione, a norma dell’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972 – così come riformulato dall’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 175/2014 – secondo cui il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto può avere ad oggetto il credito: • emergente dalla dichiarazione IVA annuale, che deve essere richiesto mediante la compilazione del quadro VX; • relativo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, il quale, invece, va richiesto con la trasmissione del modello IVA TR. Il co. 1 della disposizione stabilisce che i rimborsi previsti dall’art. 30 del D.P.R. 633/1972 sono eseguiti, su istanza formulata in sede di dichiarazione annuale, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione: non rileva, quindi, la formale data di scadenza dell’adempimento – in virtù delle modifiche operate dall’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 175/2014 – bensì quella di effettivo assolvimento dello stesso. Sul punto, la C.M. 32/E/2014, par. 1 ha chiarito che, nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta (correttive nei termini o integrative), il termine di 3 mesi inizia a decorrere nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi determinati sulla base del tasso del 2% annuo, decorrenti dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza computare il periodo – se superiore a 15 giorni – intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e quella della loro consegna. A questo proposito, la C.M. 32/E/2014, par. 1 ha precisato che, nel caso in cui il visto di conformità – se dovuto – sia apposto mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.