NEWS
 
06/09/2017
Sforamento del plafond IVA: l'Agenzia delle Entrate si pronuncia con la Circolare 16/E 2017
Quando a sbagliare è l’esportatore abituale che effettua acquisti di beni/servizi senza applicazione dell’Iva per un importo superiore al plafond disponibile, la violazione è regolarizzabile secondo una delle (tre) modalità illustrate nella risoluzione 16/E del 2017: 1) con richiesta al fornitore di nota di variazione in aumento (interessi e sanzioni sono a carico del cliente); 2)  con emissione di autofattura a cura dell’esportatore abituale e versamento d’imposta, interessi e sanzioni (ridotte ricorrendo al ravvedimento operoso); 3)  con autofattura e assolvimento del debito per imposta e interessi in sede di liquidazione periodica, purché entro l’anno in cui è stata commessa la violazione (e sanzione ridotta con il ravvedimento). Ma quando a commettere l’errore è il fornitore che emette fattura non imponibile ex articolo 8, comma 2, Dpr 633/72 per un importo superiore a quello consentito, le regole per sanare la violazione vanno ricercate nell’ambito della disciplina ordinaria. Occorre, però, coordinarsi con l’esportatore abituale al fine di evitare ulteriori errori rischiando di pagare più del dovuto e d’innescare un contenzioso con il cliente.