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21/09/2017
Attuazione del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC Adopter
L’art. 13-bis, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ha integrato il co. 1 dell’art. 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, inserendo il riferimento alle società, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile: per tali soggetti, analogamente a quelli che adottano i principi contabili internazionali, valgono – anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della medesima sezione I del Titolo II, Capo II, del TUIR – i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Questo principio di derivazione rafforzata è applicabile da tutte le società tenute ad adeguarsi alle novità del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ma non dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. – anche se si avvalgono della facoltà di redigere il bilancio in forma ordinaria oppure abbreviata (art. 2435-bis c.c.) – che continuano, quindi, ad applicare la disciplina fiscale del TUIR nella sua formulazione originaria: ad esempio, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza fiscale, è necessario applicare le disposizioni contenute nell’art. 109, co. 1 e 2, del TUIR. È stato, inoltre, inserito il successivo co. 1-bis, che richiama, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, e del D.M. 8 giugno 2011 con l’intento di estendere ai soggetti OIC i limiti al recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delineati per i soggetti IAS. Sul punto, l’art. 13-bis, co. 11, del D.L. n. 244/2016 ammetteva l’eventualità di un successivo aggiornamento di tali Decreti Ministeriali. A questo proposito, è stato recentemente emanato il D.M. 3 agosto 2017, strutturato in tre articoli, che prevedono: 1) La modifica del D.M. 8 giugno 2011, con l’obiettivo di chiarire la rilevanza fiscale di alcune specifiche rilevazione contabili come i componenti imputati direttamente a patrimonio netto, gli strumenti finanziari e le operazioni di copertura; 2) L’individuazione degli articoli del D.M. n. 48/2009 e del DM 8.6.2011, dettati per i soggetti IAS, che risultano compatibili e, quindi, trovano applicazione anche in riferimento ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e degli OIC. Le principali norme interessate riguardano il principio di derivazione rafforzata, i componenti di reddito imputati a patrimonio, la prima iscrizione di crediti, le operazioni tra soggetti che adottano principi contabili differenti, le classificazioni degli immobili, gli strumenti finanziari, le operazioni di copertura e gli accantonamenti; 3) Una clausola di salvaguardia, che fa salvi eventuali comportamenti pregressi adottati in modo non coerente con le disposizioni contenute nel Decreto.